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Sez. 3, Sentenza n. 5938 del 27/05/1993 (Rv. 482533 - 01)

Mediazione - Mediatore professionale - Obblighi | Informazioni da fornirsi dal mediatore - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482533-01

Mediazione - Mediatore professionale - Obblighi

Poiché nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art. 1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza (compreso lo stato d'insolvenza dell'altra parte), la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto agli obblighi nascenti dalla mediazione ed indicati nell'art. 1759, primo comma, cit., per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)