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Sez. L, Sentenza n. 3139 del 01/04/1987 (Rv. 452230 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SCELTA DEI DIPENDENTI DA PROMUOVERE - INTERESSI COINVOLTI - CORRISPONDENTI SITUAZIONI SOGGETTIVE - OPERAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452230-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SCELTA DEI DIPENDENTI DA PROMUOVERE - INTERESSI COINVOLTI - CORRISPONDENTI SITUAZIONI SOGGETTIVE - OPERAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI.*

Con riguardo al rapporto di lavoro di natura privatistica dei dipendenti di enti pubblici economici, ove la scelta da parte dell'ente dei dipendenti da promuovere debba avvenire, secondo la previsione contrattuale (nella specie, art. 76 CCNL 22 luglio 1976 per il personale impiegatizio delle casse di risparmio), nel preminente interesse del lavoratore, mediante risoluzione del conflitto di interesse del lavoratore, mediante risoluzione del conflitto di interessi tra più lavoratori aspiranti alla promozione, si determina l'attribuzione alle parti di situazioni attive o passive, pariteticamente contrapposte, nel cui ambito l'attività del datore di lavoro è concepita come oggetto di un'obbligazione verso il lavoratore in conflitto di interessi con lui e con gli altri dipendenti che concorrono alla promozione. In tale caso il datore di lavoro deve compiere tutte le operazioni necessarie all'esame e alla valutazione dei requisiti di ciascun aspirante secondo meccanismi procedimentali precostituiti e, in ogni caso, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, con la conseguenza dello Obbligo della motivazione dei relativi provvedimenti, giustificativi della posizione e della graduatoria dei candidati. (V 2621/85, mass n 440424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 22/07/1976 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)