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Sez. L, Sentenza n. 9530 del 22/12/1987 (Rv. 456608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONI - CONFLITTO FRA PIÙ ASPIRANTI - SITUAZIONI RISPETTIVE DEI LAVORATORI E DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - MODALITÀ DOVUTE DA QUEST'ULTIMO - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI - DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DI PROMOZIONE O RIMEDIO RISARCITORIO - PRESENZA IN GIUDIZIO DI TUTTI GLI ASPIRANTI - LIMITAZIONE AL PRIMO CASO.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONI - CONFLITTO FRA PIÙ ASPIRANTI - SITUAZIONI RISPETTIVE DEI LAVORATORI E DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - MODALITÀ DOVUTE DA QUEST'ULTIMO - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI - DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DI PROMOZIONE O RIMEDIO RISARCITORIO - PRESENZA IN GIUDIZIO DI TUTTI GLI ASPIRANTI - LIMITAZIONE AL PRIMO CASO.*

In tema di rapporto di lavoro (di natura privatistica) dei dipendenti degli enti pubblici economici, ed in ispecie in tema di promozione, ove le scelte dell'ente debbano avvenire nel preminente interesse dei lavoratori per la soluzione di un conflitto frà più aspiranti ad una promozione da attuare mediante un meccanismo contrattuale, si ha l'attribuzione alle parti di situazioni attive o passive pariteticamente contrapposte, nel cui ambito l'attività del datore di lavoro è correlativamente concepita non come espressione di potere amministrativo ma come oggetto di un'obbligazione verso il lavoratore in conflitto di interessi con l'ente e con altri aspiranti alla promozione, essendo gli elementi della valutazione e della discrezionalità connessi ai caratteri peculiari della prestazione del datore di lavoro, la quale consiste, fra l'altro, nel compimento di tutte le operazioni necessarie all'esame ed alla valutazione di ciascun aspirante secondo i meccanismi procedimentali precostituiti ed in ogni caso alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, implicanti, in particolare, l'imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla promozione. Peraltro, l'Esercizio del Sindacato del giudice - attese l'impossibilità di sua sostituzione all'ente nel compimento delle operazioni allo stesso riservate e la Mancanza di una specifica previsione di tutela eccezionale per le prestazioni di carattere infungibile - non può che sfociare nell'eventuale pronuncia di nullità degli Atti relativi alle dette operazioni per l'inosservanza delle norme procedimentali o nel rimedio risarcitorio per l'accertato illecito contrattuale, assumendo rilievo, nel primo caso, la presenza in giudizio degli altri interessati o controinteressati. (V 3139/87, mass n 452230; (V 2872/86, mass n 445910; (V 1603/85, mass n 439593; (V 3674/83, mass n 428571; (V 3674/83, mass n 428572; (V 1/80, mass n 403358; (V 5688/79, mass n 402286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Contr. Coll. 16/12/1956 num. 56, DPR 02/01/1962 num. 510

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)