Sez. L - , Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (Rv. 651691 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito salvo il caso di dolo.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 10, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)