Sez. 2, Sentenza n. 240 del 22/01/1985 (Rv. 438469 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - PENDENZA FRA LE STESSE PARTI DI UN GIUDIZIO PETITORIO DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - DEROGA ALLA COMPETENZA DEL PRETORE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - PENDENZA FRA LE STESSE PARTI DI UN GIUDIZIO PETITORIO DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - DEROGA ALLA COMPETENZA DEL PRETORE - LIMITI.*
La deroga alla Competenza esclusiva, attribuita al pretore dallo art. 8, comma secondo, n. 1 cod. proc. civ., in materia possessoria, nel caso di pendenza fra le stesse parti di un giudizio petitorio relativo alla cosa oggetto della tutela possessoria, va ravvisata soltanto nei giudizi in cui si controverta sul diritto di proprietà o su altro diritto reale, e non anche in quelli, aventi sempre ad oggetto la cosa per cui si controverte nel giudizio possessorio, ma originati da pretese di carattere restitutorio o di altro genere, fondato su rapporti obbligatori. Pertanto sussiste la Competenza in materia possessoria del pretore in relazione alla richiesta di reintegrazione per lo spoglio di un fondo rustico anche in caso di pendenza innanzi alla Sezione specializzata agraria di una controversia avente ad oggetto la prosecuzione di un rapporto di affitto di quel fondo senza che possa invocarsi in contrario l'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che attribuendo alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo terzo, titolo primo del libro quarto del codice di procedura civile, esclude dalla Competenza delle stesse Sezioni i procedimenti possessori, contemplati nel capo quarto di quel titolo. (V 5148/79, mass n 401771).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)