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Sez. 3, Sentenza n. 17324 del 11/10/2012 (Rv. 623827 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Obbligo di concludere un futuro contratto di concessione del godimento di locali - Indicazione di beni, durata, corrispettivo - Mancanza - Nullità del contratto.
Stato
decisa il 2012-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623827-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE

È nullo, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con cui una parte si impegni a stipulare un futuro contratto di concessione del godimento di locali, indicati come genericamente necessari per lo svolgimento di una attività, quando sia prospettato che tanto possa avvenire con o senza corrispettivo, e, soprattutto, manchi la descrizione dei beni, l'indicazione della durata e, per il caso di contratto oneroso, il corrispettivo del godimento; né potendo giovare la considerazione di manifestazioni di volontà di una od entrambe le parti anteriore al contratto, se non trasfuse nel suo tenore letterale con apprezzabile grado di concretezza, ovvero del quadro normativo di riferimento, ove da esso non si ricavino, con analoga concretezza, i detti elementi essenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)