Sez. 2, Sentenza n. 684 del 14/11/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289193-01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - Configurabilità - Valore venale della cosa - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta complessiva dell'imputato - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o, comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la configurabilità di tale circostanza con riguardo al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. sul rilievo che l'imputato fosse l'ultimo esecutore di una più ampia azione illecita di falsificazione e successiva immissione sul mercato dei prodotti contraffatti).
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)