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Sez. 3 - , Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Ud. (dep. 02/05/2019) Rv. 275950 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Valore venale della cosa - Sufficienza - Esclusione - Condotta complessiva dell'imputato - Esame - Necessità.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275950-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di detta attenuante in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 integrato dalla cessione di una dose di eroina in cambio del corrispettivo di 20 euro, ascritta all'imputato trovato in possesso di altri sei panetti della stessa sostanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 4, DPR 06/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)