Sez. F, Sentenza n. 34824 del 08/08/2023 Ud. (dep. 11/08/2023) Rv. 285095 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' | Concorso di reati - Dichiarazione di estinzione per taluni di essi - Rilevanza dei reati dichiarati estinti ai fini del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA'
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 17 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)