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Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 20/10/2006 (Rv. 592577 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria - Indagine sul carattere non interpretativo della violazione di legge o sulla natura dell'errore di fatto - Caratteri - Individuazione e legittimità.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592577-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della violazione di legge o sulla natura puramente percettiva dell'errore di fatto che la parte prospetti come causativo di danno, atteso che, in base alla comma secondo della norma citata, l'attività cognitiva del giudice in sede di esame dell'ammissibilità della domanda comprende la verifica dei presupposti di cui al precedente art. 2, e che il secondo comma di tale articolo stabilisce che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, avendo, per contro, il legislatore inteso limitare le ipotesi in cui è ravvisabile la responsabilità del magistrato a quelle delineate e descritte nel successivo comma terzo del medesimo art. 2.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)