diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16696 del 07/11/2003 (Rv. 567942 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Sistema della legge 13 aprile 1988 n. 117 - Elementi di peculiarità rispetto alla fattispecie dell'art. 2236 cod. civ. - Sussistenza - Individuazione - Previsione del secondo comma dell'art. 2 della legge - Esigenza della inescusabilità della colpa grave di cui alle lettere a, b e c del terzo comma dell'art. 2 di tale legge - Funzione limitativa della responsabilità delle due previsioni - Ragioni - Nozione della inescusabilità.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567942-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile per il danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la colpa grave si caratterizza in modo peculiare rispetto alla sua nozione generale - quale è quella richiamata dall'art. 2236, secondo comma, cod. civ. con riferimento alla prestazione del libero professionista implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - sia perché non può dare luogo a responsabilità l'attività del giudice di interpretazione delle norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, sia perché la detta responsabilità incontra un ulteriore limite nella necessità che la colpa grave sia qualificata da "negligenza inescusabile", per tale intendendosi una negligenza che non possa trovare non solamente giustificazione, ma neppure spiegazione in particolarità delle vicende giudiziarie idonee a rendere comprensibile l'errore del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1987 num. 117 art. 2, Cod. Civ. art. 2236 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)