Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 23/11/2001 (Rv. 550540 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria - Carattere - Decisione in ordine a presupposti e termini dell'azione - Natura - Indagine sul carattere non interpretativo della violazione di legge - Inclusione nella fase di ammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, si mantiene sul piano meramente delibativo solo quanto al riscontro degli elementi addotti a fonte di detta responsabilità (nel senso che, ove non sia evidente la pretestuosità della relativa deduzione, rimane devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della sua fondatezza), mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine ai presupposti ed ai termini dell'azione, sicché l'attività cognitoria del giudice in sede di esame di ammissibilità comprende la verifica del carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, atteso che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)