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Sez. 3, Sentenza n. 1211 del 10/05/1966 (Rv. 322429 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - ESTINZIONE DEI DEBITI DALLA DATA DELLA LORO COESISTENZA - APPLICABILITA ALLA SOLA COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA.*
Stato
decisa il 1966-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322429-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - ESTINZIONE DEI DEBITI DALLA DATA DELLA LORO COESISTENZA - APPLICABILITA ALLA SOLA COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA.*

Il principio di cui all'art. 1242, 2 comma, cod.civ., secondo cui la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, si applica alla compensazione legale e a quella volontaria, ma non anche alla compensazione giudiziale, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)