Sez. 1, Sentenza n. 771 del 28/01/1983 (Rv. 425514 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA EREDI - MORTE DI UN DEBITORE IN SOLIDO - SOLIDARIETÀ TRA GLI EREDI E GLI ALTRI CONDEBITORI - PERSISTENZA - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA EREDI - MORTE DI UN DEBITORE IN SOLIDO - SOLIDARIETÀ TRA GLI EREDI E GLI ALTRI CONDEBITORI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con i debitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria. (Conf 1572/79, mass n 397917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)