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Sez. L, Sentenza n. 13291 del 27/11/1999 (Rv. 531596 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA EREDI | Morte di un condebitore in solido - Posizione dei suoi eredi - Solidarietà fra ciascuno di essi ed i condebitori superstiti - Limiti - In proporzione alla quota ereditaria di ciascun erede.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531596-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA EREDI

Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)