Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 16/03/1979 (Rv. 397917 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRA EREDI - DI UN DEBITORE IN SOLIDO - SOLIDARIETA FRA GLI EREDI E GLI ALTRI CONDEBITORI - LIMITAZIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI EREDI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRA EREDI - DI UN DEBITORE IN SOLIDO - SOLIDARIETA FRA GLI EREDI E GLI ALTRI CONDEBITORI - LIMITAZIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI EREDI.*
Con la morte di un debitore in solido il vincolo solidale non cessa fra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascun erede rimane obbligato solidalmente con i debitori originari solo sino alla concorrenza della propria quota ereditaria. (Conf 542/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)