diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 09/06/1969 (Rv. 341254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE FINO ALLA DEFINIZIONE DI UN PROCESSO PENALE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE FINO ALLA DEFINIZIONE DI UN PROCESSO PENALE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione contro un provvedimento di sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 3 cod.proc.pen. e 295 cod. proc. civ., fino alla definizione di un procedimento penale in corso, e inammissibile. Detto provvedimento non ha i requisiti ne formali ne sostanziali di una sentenza (si tratta, difatti, di un'ordinanza sottoscritta dal solo Presidente), ha per oggetto il regolamento del processo, ed e privo dei caratteri di decisorieta e di definitivita. (V. 3452-68, massima n.336571 2177-68, massima n.334363 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)