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Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 18/05/1987 Cc. (dep. 16/06/1987) Rv. 176195 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE DEL PROPOSTO - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - IN PARTICOLARE: PROPOSTO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE.*
Stato
decisa il 1987-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176195-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE DEL PROPOSTO - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - IN PARTICOLARE: PROPOSTO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE.*

Lo stato di detenzione del proposto non costituisce ostacolo per l'applicazione delle misure di prevenzione ed esse, in particolare, possono trovare applicazione nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare; questa, infatti, può cessare per varie cause in un momento conoscibile preventivamente, sicché quando sussista la pericolosità del proposto, la misura di prevenzione deve poter operare immediatamente dopo il ripristino dello stato di libertà. Pertanto, la pericolosità non può ritenersi esclusa per la detenzione del proposto, né può sospendersi il procedimento, poiché la sospensione non è prevista da alcuna norma e contrasterebbe con la funzione delle misure di prevenzione, le quali devono poter operare senza ritardo. (Conf mass n 174444; (Conf mass n 169550; (Conf mass n 168304; (Conf mass n 166231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)