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Sez. 1, Sentenza n. 3652 del 10/11/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174444 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174444-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In materia di misure di prevenzione, lo stato di detenzione non si pone come incompatibile con l'attualità della pericolosità sociale, sia perché il detenuto può riacquistare la libertà in qualsiasi momento (ad esempio per decorrenza dei termini di custodia cautelare) sia perché la detenzione di per sè non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno e, quindi, la pericolosità di chi sia indiziato. (fattispecie relativa ad appartenenza ad associazione criminosa di tipo mafioso). (V mass n 172538; (Conf mass n 169550 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)