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Sez. 5, Sentenza n. 28157 del 03/02/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264914 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria - Natura plurioffensiva - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264914-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura plurioffensiva e protegge, pertanto, non solo l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello alla sicura professionalità dei soggetti cui si rivolgono, per le loro operazioni sui mercati mobiliari, i privati investitori, i quali sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile; dovendosi, peraltro, considerare che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo alla struttura del reato in questione e che, pertanto, particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dalla condotta criminosa, eventualmente anche solo in relazione ai danni morali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)