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Sez. 5, Sentenza n. 43026 del 24/09/2009 Ud. (dep. 11/11/2009) Rv. 245433 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Abusivismo finanziario - Concorso con il reato di truffa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245433-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)