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Sez. L, Sentenza n. 7431 del 16/12/1983 (Rv. 432038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTRAZIONE O SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA - PRINCIPIO DELLA INIMPUTABILITÀ AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO DELL'EVENTO DETERMINANTE - APPLICABILITÀ IN RELAZIONE ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE - ESTENSIBILITÀ A VICENDE SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - SPETTANZA AI LAVORATORI ASTENUTISI DAL FREQUENTARE I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - QUESTIONE RELATIVA - IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO PREDETTO.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTRAZIONE O SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA - PRINCIPIO DELLA INIMPUTABILITÀ AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO DELL'EVENTO DETERMINANTE - APPLICABILITÀ IN RELAZIONE ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE - ESTENSIBILITÀ A VICENDE SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - SPETTANZA AI LAVORATORI ASTENUTISI DAL FREQUENTARE I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - QUESTIONE RELATIVA - IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO PREDETTO.*

Il principio della inimputabilità, al lavoratore e al datore di lavoro, dell'evento determinante la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva è invocabile soltanto in relazione alla integrazione salariale ordinaria, non anche in riferimento alla integrazione salariale straordinaria (correlata a crisi economiche settoriali o locali ed a ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali), e non è, comunque, estensibile a vicende successive alla concessione del beneficio, come quella della mancata frequenza dei corsi di riqualificazione professionale, con la conseguenza che tale principio è irrilevante ai fini della risoluzione della questione circa la spettanza o meno della integrazione per i giorni in cui i lavoratori, posti in cassa integrazione, si siano astenuti dal frequentare detti corsi. (V 6220/83, mass n 430992; (V 3215/83, mass n 428118; (Conf 2945/83, mass n 427856).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)