Sez. L, Sentenza n. 10771 del 29/10/1993 (Rv. 484125 - 01)
Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - In genere | Qualificazione giuridica dei fatti quale premessa logica della decisione di merito - Formazione del giudicato - Esclusione - Attribuzione o non del bene della vita conteso - Efficacia vincolante.
Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - In genere
Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito esclusivamente dall'attribuzione (o dalla non attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; con la conseguenza che, se viene impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell'impugnazione non è in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)