Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 13/07/2004 (Rv. 574499 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Qualificazione giuridica dei fatti - Premessa logica della decisione - Formazione del giudicato - Configurabilità - Esclusione - Oggetto della pronuncia del giudice - Individuazione - Attribuzione del bene della vita - Sussistenza - Conseguenze.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, qualora la qualificazione giuridica dei fatti costituisce una premessa logica della decisione di merito senza formare oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito soltanto dall'attribuzione del bene della vita conteso, sicché il "giudicato" si forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda. Ne consegue che, anche nel caso in cui il gravame risulti di per sè indirizzato sull'aspetto della pronuncia di merito e non investa espressamente la qualificazione giuridica dei fatti, il giudice dell'impugnazione non sia in alcun modo vincolato dalla qualificazione giuridica dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)