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Sez. L, Sentenza n. 8364 del 03/05/2004 (Rv. 572556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Reimmissione del lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato - Necessità - Soppressione dell'unità produttiva - Conseguenze - Potere del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 cod. civ. Ove, però, la reintegrazione non possa avvenire nell'originario posto di lavoro perché, come nella specie, tutta l'unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa, la reintegrazione ex art. 18 della legge n.300 del 1970 non può che essere riferita genericamente all'azienda del datore di lavoro, non potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa a quella originaria, rientrando nelle scelte datoriali l'assegnazione del dipendente ad una nuova sede di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ordinato la reintegrazione della lavoratrice genericamente in una delle sedi o filiali della società, disattendendo la richiesta di essere reintegrata in una sede vicina, o comunque non lontana, da quella originaria, da individuarsi "quanto meno in una filiale presente nella stessa Regione").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)