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Sez. L, Sentenza n. 77 del 07/01/1998 (Rv. 511352 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Reimmissione del lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato - Necessità - Trasferimento successivo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511352-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 cod. civ.; il datore di lavoro non può sottrarsi all'esatto adempimento dell'ordine di reintegrazione sostenendo che esigenze organizzative lo hanno indotto a coprire con altro dipendente il posto di lavoro in precedenza occupato dal lavoratore licenziato, atteso che l'esigenza di "copertura" del posto reso vacante trae origine non da esigenze organizzative, ma dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata l'illegittimità, ed è perciò da ricondurre in via esclusiva all'illecito comportamento del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)