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Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 19/09/1988 Cc. (dep. 24/10/1988) Rv. 179508 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1988-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179508-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE.*

Nel giudizio direttissimo non vi è possibilità di trasmettere gli Atti al giudice istruttore per il solo espletamento della perizia a norma dell'art. 456 cod. proc. pen., mantenendo il processo nella fase dibattimentale, perché se la perizia non può svolgersi nel dibattimento, deve trovare applicazione l'art. 504 comma primo stesso codice, che impone al giudice dibattimentale di rimettere gli Atti al giudice istruttore, spogliandosi del processo. (V mass n 167766; (Conf mass n 177393; (Conf mass n 139151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)