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Sez. 5, Sentenza n. 46307 del 17/10/2008 Cc. (dep. 16/12/2008) Rv. 242606 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere - Impugnazione del P.M. per incongruenza della motivazione con l'imputazione - Ammissibilità - Illegittimità della decisione incongruente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242606-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

È ammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. per incongruità della motivazione della sentenza di non luogo a procedere con l'imputazione; detta impugnativa, infatti, ha per oggetto un provvedimento preordinato a formulare una prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio sulla scorta dell'esame delle risultanze delle indagini preliminari e per tale motivo deve affrontare l'esame del materiale che potrebbe formare successivo oggetto di valutazione dibattimentale e deve nella motivazione essere congruente con l'ipotesi di accusa formulata a carico dell'imputato, valutando le emergenze delle indagini preliminari con specifico riguardo alla tesi di accusa che il P.M. chiede di sostenere nel dibattimento; ove detta congruenza, come nella specie, manchi, la sentenza di non luogo a procedere è illegittima e deve essere annullata con rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)