Sez. U, Sentenza n. 8641 del 08/08/1991 (Rv. 473436 - 01)
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | "Tassa" annuale di iscrizione all'albo professionale dei geometri - Delibera sulla determinazione dei criteri liquidatori - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Impugnazione del singolo atto impositivo - Giurisdizione del giudice ordinario.
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere
Con riguardo alla "tassa" annuale di iscrizione all'albo professionale (nella specie, albo dei geometri), deve essere affermata la giurisdizione dei giudice amministrativo, quando si verta in tema d'impugnazione della deliberazione resa dal consiglio dell'ordine o del collegio professionale sulla determinazione dei criteri liquidatori, trattandosi di provvedimento generale, adottato nell' esercizio di potere amministrativo di autorganizzazione, e rispetto al quale le posizioni dell'iscritto hanno natura di meri interessi legittimi, mentre va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, quando sia in discussione il singolo atto impositivo, e, quindi, il diritto del destinatario a non essere soggetto ad esborsi se non nei casi e nella misura consentiti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)