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Sez. U, Sentenza n. 91 del 07/03/2001 (Rv. 544477 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Tassa di iscrizione all'albo - Atto generale determinativo di una prestazione - Impugnazione dinanzi al G.A - Necessità - Singolo atto impositivo nei confronti di professionista determinato - Impugnazione dinanzi all'organo avente giurisdizione professionale - Ammissibilità - Fattispecie in tema di tassa richiesta per la reiscrizione all'albo geometri.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544477-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di determinazione della tassa di iscrizione agli ordini professionali, il professionista ha un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, alla corretta emanazione dell'atto generale di determinazione della prestazione pecuniaria, mentre è, invece, portatore di un vero e proprio diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'Organo avente giurisdizione professionale, quanto all'accertamento dell'inesistenza del potere del Consiglio dell'ordine (o del Collegio o della Commissione professionale) di imporre la prestazione o la misura di esse fissata nei suoi confronti. (Nella specie, le S.U., investite della questione sul punto della giurisdizione, hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale dei geometri che, ritenuta manifestamente eccessiva, in relazione ai criteri dettati dall'art. 7 D.L.Lgt. n. 382 del 1944, la tassa di reiscrizione all'albo richiesta al professionista ricorrente, aveva annullato la deliberazione del Collegio provinciale dei geometri - nella specie, di Padova - concernente il rifiuto di reiscrizione per mancato pagamento della suddetta tassa).

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 382 art. 7, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)