Sez. U, Sentenza n. 132 del 13/04/2000 (Rv. 535637 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Tassa di iscrizione all'albo - Atto generale di determinazione della prestazione - Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo - Singolo atto impositivo - Impugnazione dinanzi all'organo avente giurisdizione professionale - Fattispecie in tema di tassa per la reiscrizione all'albo dei geometri.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
In tema di determinazione della tassa di iscrizione agli ordini professionali, il professionista ha un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, alla corretta emanazione dell'atto generale di determinazione della prestazione pecuniaria, ed รจ invece titolare di un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'Organo avente giurisdizione professionale, all'accertamento dell'inesistenza del potere del Consiglio dell'ordine (o del Collegio o della Commissione professionale) di imporre la prestazione o la misura di esse fissata nei suoi confronti. (Nella specie, le S.U., investite in punto di giurisdizione, hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale dei geometri che, ritenuta esagerata in relazione ai criteri dettati dall'art. 7 D.L.Lgt. n. 382 del 1944 la tassa di reiscrizione all'albo richiesta al professionista ricorrente, aveva annullato la deliberazione del Collegio provinciale dei geometri concernente il rifiuto di reiscrizione per mancato pagamento della suddetta tassa).
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 7, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)