Sez. L, Sentenza n. 7154 del 01/09/1987 (Rv. 455298 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - ORIGINE - DAL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ E DALLA COMUNICAZIONE RELATIVA AI TERZI RESPONSABILI - PRESCRIZIONE ORDINARIA EX ART. 2946 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ATTI INTERRUTTIVI COMPIUTI ANTERIORMENTE DAL DANNEGGIATO - IDONEITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - ORIGINE - DAL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ E DALLA COMUNICAZIONE RELATIVA AI TERZI RESPONSABILI - PRESCRIZIONE ORDINARIA EX ART. 2946 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ATTI INTERRUTTIVI COMPIUTI ANTERIORMENTE DAL DANNEGGIATO - IDONEITÀ.*
Il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità allo assicurato danneggiato, di surrogarsi a quest'ultimo per la rivalsa delle somme corrisposte, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. - espressamente applicabile anche alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro - nasce non già dall'evento dannoso ma dal pagamento dell'indennizzo e dalla relativa comunicazione ai terzi responsabili; ed è soggetto come tale, al termine prescrizionale ordinario (di dieci anni) ex art. 2946 cod. civ., suscettibile di interruzione anche per effetto di Atti idonei compiuti dal danneggiato prima del sorgere del diritto dell'assicuratore di agire in surrogazione. (V 2779/79, mass n 399081; (V 954/75, mass n 374343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)