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Sez. 3, Sentenza n. 2779 del 14/05/1979 (Rv. 399081 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DERIVAZIONE DAL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE EX ART 2947 COD CIV - APPLICABILITA - PRESCRIZIONE ANNUALE EX ART 2952 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399081-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DERIVAZIONE DAL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE EX ART 2947 COD CIV - APPLICABILITA - PRESCRIZIONE ANNUALE EX ART 2952 COD CIV - ESCLUSIONE.*

Sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali il diritto dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennita all'assicurato danneggiato, di surrogarsi a quest'ultimo per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, il quale rispetto al terzo responsabile costituisce res inter alios, ma ha la sua fonte nella legge ed e, pertanto, soggetto all'ordinaria prescrizione in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, di cui allo art 2947 cod civ, e non gia alla prescrizione annuale prevista dall'art 2952 cod civ, la quale riguarda i soli diritti che per effetto del contratto di Assicurazione, si costituiscono tra le parti contraenti. (Conf 954/75, mass n 374343; (Conf 3435/74, mass n 371952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)