Sez. U, Sentenza n. 118 del 12/01/1978 (Rv. 389412 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - RISPETTO AI MERI COMPORTAMENTI MATERIALI DELLA PA - INSUSSISTENZA - COMPRESSIONE DI FATTO DI UN DIRITTO REALE DA PARTE DELLA PA - ATTI AMMINISTRATIVI INSUSCETTIBILI DI REVOCA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - RISPETTO AI MERI COMPORTAMENTI MATERIALI DELLA PA - INSUSSISTENZA - COMPRESSIONE DI FATTO DI UN DIRITTO REALE DA PARTE DELLA PA - ATTI AMMINISTRATIVI INSUSCETTIBILI DI REVOCA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il divieto per il giudice di revocare Atti amministrativi, essendo posto a garanzia della funzione amministrativa, non opera rispetto ai meri comportamenti materiali della pubblica amministrazione, ma soltanto rispetto ad Atti della medesima costituenti Esercizio di potesta amministrativa, ovvero ad Atti esecutivi di questi. Pertanto, quando la controversia concerna la tutela del diritto di proprieta o di un diritto reale compresso di fatto dalla pubblica amministrazione, si e in presenza di Atti amministrativi insuscettibili di revoca solo nel caso di successivi provvedimenti ablatori e non anche nel caso di mero impiego, sia pure per fini pubblicistici, del bene altrui materialmente appreso o dell'utilita da esso materialmente ritratta con continuata o reiterata compressione di fatto dell'altrui diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)