Sez. 3, Sentenza n. 12328 del 04/12/1997 (Rv. 510720 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Pluralità di locatori - Decesso di uno di essi - Successione degli eredi - Richiesta di pagamento del canone - Onere di dimostrare la legittimazione attiva - Sussistenza - Fondamento - Omesso assolvimento - Conseguenze - Offerta del canone all'originario contitolare - Validità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
Se nel corso di un rapporto di locazione decede uno dei locatori, gli eredi di esso, per pretendere il pagamento del canone, hanno l'onere di dimostrare la loro legittimazione, perché la modifica soggettiva del contratto, innovando sulle modalità di adempimento (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), determina uno stato di incertezza per il conduttore che il creditore ha l'onere di rimuovere, onde rendere possibile la prestazione, in attuazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; in mancanza dell'assolvimento di tale onere di collaborazione è giustificato il rifiuto del conduttore di pagare il corrispettivo ai nuovi contitolari del diritto, ed è invece idonea a costituire la "mora accipiendi" l'offerta del canone all'originario contitolare del relativo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)