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Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 07/03/1997 (Rv. 502895 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE | Pagamento a soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 1188 cod. civ. - Efficacia liberatoria - Limiti - Condizioni - Prova della ratifica o dell'approfittamento da parte del creditore, ovvero delle circostanze dimostrative dell'apparente legittimazione "dell'accipiens" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502895-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE

Il pagamento eseguito ad un soggetto diverso da quelli indicati nell'art. 1188 cod. civ., i quali sono gli unici legittimati a ricevere l'adempimento, non ha effetti liberatori, a meno che il debitore non provi che il creditore lo ha ratificato o ne ha profittato, ovvero, con il suo comportamento, ha legittimato il debitore medesimo a considerare il terzo come suo rappresentante apparente. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. ha escluso la buona fede del debitore, poiché questi, pur avendo intrattenuto diretti rapporti commerciali con l'effettivo creditore, aveva pagato ad un terzo estraneo sia al rapporto di fornitura al quale il pagamento si riferiva che alla serie dei legittimati ex art. 1188 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)