Sez. 3, Sentenza n. 714 del 19/01/2010 (Rv. 611206 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Istanza dell'affittuario moroso - Inequivocità e finalità di porre fine alla lite nel merito - Necessità - Conseguenze - Istanza formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata all'accoglimento della domanda del concedente - Idoneità - Esclusione - Difesa dell'affittuario incompatibile con l'esistenza del contratto di affitto - Concessione del termine di grazia - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
L'assegnazione di un termine di grazia all'affittuario di fondo rustico per sanare la morosità nel pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, postula che il medesimo formuli un'istanza inequivoca, ancorché priva di formule sacramentali, volta a porre fine al merito della lite; ne consegue che tale istanza si rivela inidonea qualora venga formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata al mancato rigetto della domanda del concedente, e che il termine di grazia non può essere concesso se la difesa svolta da colui che occupa il fondo risulta incompatibile con l'affermazione dell'esistenza di un contratto di affitto tra le parti.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)