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Sez. 1, Sentenza n. 9692 del 25/09/1990 (Rv. 469329 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - POTERE DI CORREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PORTATA - ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME DI ESENZIONE OD AGEVOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469329-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - POTERE DI CORREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PORTATA - ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME DI ESENZIONE OD AGEVOLAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di imposte sui redditi, l'art. 36 bis secondo comma lett. A) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (introdotto con l'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920), il quale consente alla amministrazione finanziaria di correggere gli errori materiali o di calcolo che la dichiarazione del contribuente presenti in ordine alla Determinazione degli imponibili e delle imposte, e, quindi, di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle maggiori somme risultanti dalla correzione, senza necessità di preventivo accertamento in rettifica, integra disposizione eccezionale, e, pertanto, non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate, né, in particolare, al caso in cui si contesti la dichiarazione nella parte in cui faccia applicazione di norme di esenzione od agevolazione. (Conf 4958/89, mass n 464290).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 24/12/1976 num. 920 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)