Sez. L, Sentenza n. 2253 del 18/03/1996 (Rv. 496405 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Più domande concernenti il medesimo rapporto giuridico intercorso fra le parti ma fondate su fatti costitutivi non collegati fra loro - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all'identità dei soggetti - a nulla rilevando la circostanza che un soggetto assuma formalmente, in uno dei giudizi, la qualità di attore e nell'altro (o negli altri giudizi) quella di convenuto - anche l'identità di petitum e di causa petendi; quest'ultima, inoltre, deve essere esclusivamente riferita al fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, con la conseguenza che se più domande, pur essendo inerenti al medesimo rapporto giuridico intercorso fra le parti, traggano tuttavia il loro fondamento da fatti costitutivi non collegati fra loro neanche da un nesso di dipendenza, la litispendenza non sussiste.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)