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Sez. L, Sentenza n. 10195 del 12/07/2002 (Rv. 555712 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Pluralità di domande concernenti il medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti ma fondate su fatti costitutivi non collegati tra loro - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555712-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all'identità dei soggetti - a nulla rilevando la circostanza che un soggetto assuma formalmente, in uno dei giudizi, la qualità di attore e nell'altro (o negli altri giudizi) quella di convenuto - anche l'identità di "petitum" e di "causa petendi"; quest'ultima, inoltre, deve essere esclusivamente riferita al fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, con la conseguenza che se più domande, pur essendo inerenti al medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti, traggano tuttavia il loro fondamento da fatti costitutivi non collegati fra loro neanche da un nesso di dipendenza, la litispendenza non sussiste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la litispendenza tra il giudizio di opposizione alla esecuzione intrapreso dal datore di lavoro, avente ad oggetto la pretesa nullità del precetto intimato dal lavoratore sulla base di un'ordinanza emessa ex art. 423 cod. proc. civ. per un credito relativo al trattamento di fine rapporto, contestando il mancato scorporo dall'importo di quanto dovuto dal datore di lavoro quale sostituto di imposta, e il giudizio avente ad oggetto la contestazione del cumulo, nel trattamento di fine rapporto, degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)