Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 19/04/2016 Ud. (dep. 09/06/2016) Rv. 267440 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante della transnazionalità - Gruppo criminale organizzato - Significato - Distinzione rispetto al concorso di persone ed all'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Fattispecie in tema di traffico internazionale di stupefacenti in cui la S.C. ha riconosciuto l'aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l'imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell'arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative).
Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)