Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Cc. (dep. 23/04/2013) Rv. 255034 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante della transnazionalità - Gruppo criminale organizzato - Significato - Distinzione rispetto al concorso di persone e all'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della l. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 20/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)