Sez. L - , Sentenza n. 2506 del 31/01/2017 (Rv. 643065 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito previdenziale - Irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991 - Applicabilità alle forme di previdenza aziendale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di indebito previdenziale, l’irripetibilità sancita dall’art. 52 della l. n. 88 del 1989, come modificato dall’art. 13 della l. n. 412 del 1991, non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari (quale, nella specie, il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di previdenza del personale dell’INPS).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)