Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 25/01/2006 (Rv. 586273 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Violazioni della stessa norma con più azioni o omissioni - Continuazione - Applicabilità - Limiti - Emissione di assegni senza provvista - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema di sanzioni amministrative, l'istituto della continuazione è applicabile soltanto nel caso in cui, con più azioni od omissioni, risultino violate le norme sanzionatorie dettate in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, con esclusione, quindi, delle violazioni all'art.29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.504, che sanziona l'emissione di assegni di conto corrente bancario senza provvista.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 504 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)