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Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 28/12/2004 (Rv. 579211 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni - Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579211-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cod. pen. In tema di continuazione tra reati, sia perchè il citato art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perchè la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., aveva ritenuto che, in relazione alla somministrazione di sostanze vietate ad un bovino, non potesse ravvisarsi la continuazione con altre condotte concernenti altri bovini, oggetto di distinte sanzioni, trattandosi di comportamenti diversi rispetto a quello contestato, dovendosi quindi ravvisare un'ipotesi di più violazioni della medesima norma commesse con comportamenti separati e non già con unico comportamento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/02/1992 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)