Sez. 1, Sentenza n. 13672 del 11/06/2007 (Rv. 597074 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Continuazione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di assegni senza provvista.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte (nella specie, emissione di ben 33 assegni senza provvista), tale unificazione non è prevista nè consentita.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)