Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 29/04/1983 (Rv. 427878 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INTENZIONE DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE AD UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE - SOCIETÀ - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INTENZIONE DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE AD UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE - SOCIETÀ - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
In tema di recesso da locazione non abitativa, ai sensi dell'art. 73 (nella formulazione originaria) della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sufficiente la seria intenzione del locatore di destinare l'immobile richiesto ad una attività commerciale propria o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; con la conseguenza che incombe all'attore l'Onere di provare solamente la serietà dello intento, a dar conto cioè che l'asserito proposito non costituisce un mero pretesto per ottenere la disponibilità dell'immobile, ma corrisponde ad una concreta realtà. (V 3396/82, mass n 421375).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 322 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)