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Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 03/06/1982 (Rv. 421375 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA ANTERIORE E POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421375-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA ANTERIORE E POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979.*

Ai fini del recesso da locazione non abitativa, solo a seguito della modificazione apportata dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 all'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone) è richiesta la "necessità" del locatore di dare all'immobile una determinata destinazione, mentre in precedenza, in base all'espresso richiamo operato dall'art. 73 citato al precedente art. 29, era sufficiente la "intenzione", cioè il mero proposito di dare all'immobile quella destinazione, e quindi un requisito ontologicamente diverso dalla "necessità". (V 699/82, mass n 418491; (V 5841/81, mass n 416571).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)