Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009 (Rv. 607110 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utlizzabilità nel giudizio civile - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
In forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)