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Sez. 3, Sentenza n. 768 del 04/02/1985 (Rv. 438967 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRO DICHIARAZIONI) - CONTRATTO PER IL QUALE È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - PROVA DELLA SIMULAZIONE - FORME - FATTISPECIE IN TEMA DI RISCATTO AGRARIO.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438967-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRO DICHIARAZIONI) - CONTRATTO PER IL QUALE È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - PROVA DELLA SIMULAZIONE - FORME - FATTISPECIE IN TEMA DI RISCATTO AGRARIO.*

La simulazione totale o parziale del contratto per il quale è richiesta la Forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione, che deve essere anteriore o coeva all'atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 cod. civ.. (nella specie, la S.C. sulla base di tale principio, ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale - dovendosi accertare il prezzo della compravendita di un fondo rustico ai fini di determinare l'ammontare del riscatto riconosciuto a vantaggio del coltivatore diretto pretermesso - ha fatto riferimento alla somma portata nell'atto di compravendita del bene, escludendo che una controdichiarazione tra i contraenti non avente data certa potesse costituire inizio di prova scritta ovvero probatio semiplena ai fini dell'ammissibilità del giuramento suppletorio, onde dimostrare che il prezzo indicato nel rogito era simulato, essendo maggiore quello in realtà pattuito e corrisposto dal compratore retrattato). (V 5490/80, mass n 409361; (V 2207/66, mass n 324306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)